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| Salgono a tre le delibere comunali per fermare gli impianti fotovoltaici su terreni liberi |
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Sono moltissimi i consigli comunali e/o le commisssioni al lavoro, in tutta Italia, per "adattare" la nostra proposta di Ordine del Giorno/Delibera allo specifico territorio, segno che la nostra campagna "SI' al fotovoltaico, ma non su terreni liberi" sta viaggiando. E con una prima buona notizia: il 26 Gennaio un primo Comune ha deliberato: si tratta di San Costanzo, provincia di Pesaro Urbino, circa 4.900 abitanti. San Costanzo premia la nostra ... costanza ! Subito a ruota altre due delibere: i Comuni di Portoferraio (Livorno) e Rivalta di Torino ...
Ecco il testo della delibera approvata da San Costanzo: COMUNE DI SAN COSTANZO (Provincia di Pesaro e Urbino) Oggetto: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE - INTRODUZIONE DELL'ART. 93 BIS "PANNELLI FOTOVOLTAICI E FONTI RINNOVABILI".
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dall’assessore all’Ambiente, Ing. Gigliola Cattalani: “OGGETTO: Integrazione al regolamento edilizio vigente – Introduzione dell’art. 93 bis “Pannelli fotovoltaici e fonti rinnovabili”.
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE VISTO l’art. 4 comma 1 del DPR 380/2001 che disciplina i Regolamenti edilizi comunali, che riporta: “1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi” VISTO l’art. 26 - comma 12 - della L.R. 34/1992, come modificato dalla L.R. 19/2001 che disciplina l’approvazione del regolamento edilizio e relative varianti, che testualmente prevede: ”12. I regolamenti edilizi e le relative varianti contenenti norme difformi dai parametri urbanistico-edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale e dall'articolo 13 del regolamento edilizio regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 settembre 1989, n. 23 e successive modificazioni, sono sottoposti al parere della Giunta provinciale in ordine al fondamento delle motivazioni che hanno determinato le difformità stesse. Il parere è espresso dalla Giunta provinciale entro novanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine il parere si intende favorevole. Il termine può essere sospeso per una sola volta, quando l'Amministrazione provinciale chieda chiarimenti ed integrazioni documentali e riprende a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni. Qualora il parere sia favorevole, il Consiglio comunale provvede all'approvazione del regolamento edilizio o delle relative varianti entro sessanta giorni dal suo ricevimento. In caso di parere negativo, il Comune provvede alla rielaborazione delle norme difformi.”; VISTO l’ art. 4 comma 1 bis del DPR 380/2001, come modificato dall’art. 1 comma 350 della Legge 296/2006 e successivamente dall’art. 1 comma 289 della Legge 244/2007, che riporta: “1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW” RICHIAMATO il vigente Piano Particolareggiato del Centro Storico, adottato con Delibera CC 13/2008 ed approvato con Delibera CC n. 53 del 30.11.2009, che nelle Norme Tecniche di Attuazione all’art. 9.16 inerente gli “Interventi sugli elementi non strutturali della copertura” consente ”’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici limitatamente alle falde di copertura poste sul retro degli edifici e posizionati in aderenza delle falde stesse” VISTO il D.Lgs. 115 del 30.05.2008, che all’articolo 11 comma 3, prevede: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune”. VISTO l’art 12 comma 7 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” che prevede “7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”. VISTO l’art. 2 dello stesso provvedimento per la parte interessata dal citato art. 12 comma 7: “Art. 2. Definizioni: RITENUTO che debba essere promosso l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, regolamentandone l’impiego compatibilmente con le caratteristiche ambientali del territorio comunale; CONSIDERATO che nell’ultimo decennio nel territorio di San Costanzo si sono sviluppate numerosi agriturismi e country house, e che molti immobili rurali sono stati recuperati con finalità legate al turismo in zona agricola, pertanto l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili non deve penalizzare la qualità del territorio;
CONSIDERATA la ridotta disponibilità di suolo agricolo; CONSIDERATA la necessità di tutelare la specificità del paesaggio rurale rappresentativo della identità del territorio e della cultura tradizionale locale
CONSIDERATO che detto regolamento non contiene norme difformi dai parametri urbanistico-edilizi previsti dall’art. 13 del regolamento edilizio regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 settembre 1989, n. 23 e successive modificazioni; VISTO il DPR 6.6.2001 n.380 e succ. modifiche ed integrazioni, la legge 17.8.1942 n. 1150 e succ. mod., la legge regionale 5.8.92 n. 34 e succ. mod., la legge regionale 16.8.2001 n. 19 e succ. mod.; VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000, in particolare l’art. 42 comma 2 punto a, inerente la competenza del Consiglio Comunale in merito all’approvazione dei regolamenti comunali;
2. DI INTEGRARE il Regolamento Edilizio vigente con un nuovo articolo 93 bis, così definito: 3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 12 della L.R. 34/1992, le modifiche introdotte al Regolamento Edilizio Comunale non contengono norme difformi dai parametri urbanistico-edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale e dall’articolo 13 del regolamento edilizio regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 settembre 1989, n. 23 e successive modificazioni 4. DI DARE ATTO che le modifiche al Regolamento Edilizio Comunale entrano in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della presente deliberazione; 5. DI DARE ATTO che non è necessario che il Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta della presente deliberazione apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto l’approvazione in questione non comporta impegno di spesa 6. DARE ATTO che ai sensi della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è l’Ing. Stefano Rastelli 7. DI DICHIARARE, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.” |
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